Con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021, art. 33), dal 1° giugno 2021 non è più richiesta l’Attestazione dello stato legittimo degli immobili.
E’ infatti sufficiente l’Atestazione di Inzio Lavori Asservata. La CILA è un documento che viene comunicato anche in forma digitale all’ufficio tecnico del Comune e deve essere redatto da un professionista.
Ora con la CILA i tecnici non dovranno più verificare la regolarità dei lavori effettuati dopo la realizzazione dell’immobile.
L’eliminazione dello stato legittimo degli immobili non si traduce tuttavia in un condono per eventuali abusi.
E’ esplicitamente previsto che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. Sussiste la possibilità che vengano segnalate irregolarità dell’edificio con relativi oneri di urbanizzazione se dovuti.
EFFETTI PRATICI
Il Decreto Semplificazioni consente pertanto l’avvio più rapido dei cantieri, in particolare per quanto riguarda i condomìni.
Nei condomini infatti l’abuso edilizio di un appartamento bloccava i lavori per le parti comuni e l’accesso al Superbonus a tutti i condomini.
Da questa procedura semplificata sono esclusi gli interventi che comportano demolizione e ricosctruzione.
PROROGA SCADENZA SUPERBONUS
Le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni alla disciplina del Superbonus seguono quelle intervenute nel corso del mese di maggio prima con il D.L. 59/2021 (art. 3, commi 3-bis e 8-bis) e poi con la legge di conversione del Decreto Sostegni.
Il D.L. 59/2021, in corso di conversione, ha esteso fino al 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di completamento degli interventi, il termine finale di sostenimento delle spese per i condomini.
DECADENZA DAL SUPERBONUS 110%
- Mancata presentazione della CILA.
- Interventi realizzati in difformità dalla CILA.
- Assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio.
- Non corrispondenza al vero delle attestazioni.